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Esame avvocato: motivazione numerica non sufficiente

di Guglielmo Saporito


Studenti vestiti con camicia bianca e maglione nero sostengono un esame

Il TAR Milano afferma che, per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la mera attribuzione di un punteggio numerico non può più essere considerata motivazione adeguata.


Lo confermano le recenti sentenze (4 aprile 2025, n. 1170 e 8 aprile 2025, n. 1215), con le quali il TAR ha accolto i ricorsi di alcuni candidati iscritti alla sessione d’esame del 2023, ritenuti non idonei all’esito della prova scritta.

Il TAR ha affermato che il mutato scenario nell'accesso alla professione forense, rispetto agli anni passati, giustifica la pretesa di una motivazione rafforzata a supporto dei giudizi di insufficienza, ritenendo non più sufficiente il solo voto numerico, per la riduzione del numero degli iscritti all'esame dell'avvocato e del numero delle prove scritte (da tre a una, cui si aggiunge il consueto esame orale).


Ne è conseguito un forte risparmio nei tempi di correzione, che consente – secondo il Tar Milano – alla commissione di formulare in maniera più dettagliata il giudizio espresso. Da qui il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale (Corte cost., 175/2011), che considerava sufficiente il solo punteggio numerico.


Il TAR ha altresì dato rilievo alla legge forense (L. 31 dicembre 2012, n.247), che ha introdotto un obbligo di motivazione rinforzato a carico delle commissioni esaminatrici, tenute ad accompagnare il voto numerico con osservazioni puntuali relative ai singoli candidati. Il Tar Milano ha evidenziato che la L. 247/2012 esprime un principio generale, che deve trovare applicazione, se non con la stesura di un giudizio esaustivo e dettagliato, almeno con altre modalità che comunque consentano “di percepire le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico

 
 
 

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